Modello 730/2021 : Scadenza 30 settembre 2021

Nel ricordare la scadenza, dopo la pausa estiva,  per la presentazione della dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati relativa all’anno di imposta 2020,  si ritiene utile rinfrescare gli adempimenti e le utilità. 

il modello 730 è la dichiarazione dei redditi che può essere presentata dai lavoratori dipendenti, pensionati e tutti quei contribuenti che, pur privi di Sostituto d’imposta, posseggano redditi da lavoro dipendente o assimilato.

A partire dal 2020, il modello 730 può essere presentato anche per il contribuente deceduto nel corso dell’anno di imposta o entro il 30 settembre dell’anno di presentazione della dichiarazione (o comunque entro la data ordinaria di presentazione del modello 730).
Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2020, sarà possibile presentare esclusivamente il modello REDDITI PF.

Utilizzare il modello 730 rispetto al modello REDDITI PF presenta alcuni vantaggi in quanto i rimborsi e/o gli addebiti vengono effettuati direttamente sulla busta paga, rata di pensione o, in assenza di Sostituto, tramite accredito sul conto corrente (in caso di rimborso, in caso contrario, il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24).

Inoltre, il modello 730 è l’unica dichiarazione che può essere presentata in forma congiunta (se entrambi i coniugi possiedono i redditi di seguito indicati) ed è sufficiente che, anche uno solo dei due abbia il Sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.

La dichiarazione può essere presentata:

  • direttamente dal contribuente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite il Sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) nel caso in quest’ultimo abbia comunicato di prestare assistenza fiscale;
  • tramite un CAF dipendente o a un professionista abilitato.

Le  persone che hanno percepito nell’anno 2020 i seguenti redditi possono utilizzare il mod 730 in particolare:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e/o fabbricati situati all’estero);
  • redditi assoggettabili a tassazione separata.

Quest’ anno ci sono delle novità alle quali il contribuente dovrà fare attenzione in particolare;

  • il superbonus 110%, detrazione IRPEF del 110% per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, all’adozione di misure antisismiche degli edifici, all’installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, nonché ad ulteriori interventi realizzati congiuntamente ai primi;
  • la detrazione IRPEF del 19% degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili;
  • la detrazione IRPEF del 30% fino ad un massimo di 30.000 euro per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • la riduzione del cuneo fiscale, con l’introduzione, a partire dal 1° luglio 2020, del trattamento integrativo di 600 euro, che sostituisce il c.d. bonus Renzi, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati il cui reddito complessivo non superi i 28.000 euro e di un’ulteriore detrazione fiscale riconosciuta in caso di reddito complessivo superiore a 28.000 euro fino a 40.000 euro;

In caso di errori, il contribuente può rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza fiscale e, a seconda del tipo di correzione da apportare si potrà presentare un modello 730  Rettificativo  od integrativo.

 

Raniero Mazzucato

Dottore Commercialista