Superbonus 110% tutte le ultime novità e… attenzione alle scadenze

Dopo una partenza titubante e numerose correzioni, il “Superbonus 110%” sta riscontrando notevole successo tra le famiglie del nostro territorio: molti, infatti, stanno avviando l’iter per sfruttare questa agevolazione in quella che potrebbe essere l’ultima occasione per beneficiarne; basti pensare che a livello nazionale lo scorso agosto è stata superata quota 32.000 lavori in un mese.

 

Riepiloghiamo: cos’è il Superbonus?

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio 2021 che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Ulteriori 6 mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa), compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (SuperSismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (SuperEcobonus).

 

Come utilizzare il Superbonus 110%? Tre scelte possibili

Per quanto riguarda la modalità di utilizzo del Superbonus 110% ci sono 3 diverse opzioni: detrazione IRPEF in 5 anni; sconto in fattura; cessione del credito.

Chi sceglie la detrazione IRPEF in 5 anni dovrà pagare di tasca propria l’intero costo dei lavori e poi avrà una detrazione dalle tasse, cioè uno sconto, per 5 anni e pari al 110% dei costi.

Lo sconto in fattura è esattamente l’opposto: il proprietario dell’abitazione non pagherà nulla, ma l’impresa si farà carico dei costi per intero e ne chiederà allo Stato la restituzione con credito d’imposta.

Entrambi i soggetti, cioè proprietario dell’immobile e ditta che esegue i lavori, hanno la facoltà di cedere il credito che lo Stato ha verso di loro per il Superbonus 110% a un istituto di credito, realizzando così la cessione del credito.

 

Novità

Sono tempi di grandissimi cambiamenti per il Superbonus 110% che tra maggio e giugno ha subito un vero e proprio stravolgimento della normativa, così da ampliare la platea dei beneficiari e semplificare questa complessa agevolazione.

Le ultime novità, introdotte col Decreto Semplificazioni dello scorso 31 maggio, riguardano:

  • agevolazioni “prima casa”: chi acquista una prima casa oggetto di interventi di ristrutturazione relativi al Superbonus 110% ha 30 mesi di tempo, e non 18, per spostare la residenza;
  • cappotto termico: come intervento trainante va in deroga alle distanze minime tra fabbricati;
  • estensione a nuove categorie catastali: vengono ammesse all’agevolazione le categorie B/1, B/2 e D/4, prima escluse; 
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • semplificazione modulistica: introdotta la nuova CILAS (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus) che va a sostituirsi alla certificazione dello stato legittimo dell’immobile.

 

Addio stato legittimo dell’immobile! Per il Superbonus 110% basta la CILAS

La prima importante modifica normativa riguarda la modulistica da consegnare: la complessa certificazione dello stato legittimo dell’immobile è stata sostituita della nuova “CILA Superbonus”.

La CILAS, introdotta dal “Decreto Lavoro e Imprese” e più semplice rispetto alla CILA classica, è stata introdotta lo scorso 5 agosto e consiste in un modulo esclusivo per questa agevolazione in cui si dovrà prima di tutto specificare la tipologia di intervento trainante per il quale si sta utilizzando il Superbonus 110%, ovvero se si tratta di opere di riqualificazione energetica o di adeguamento sismico. 

Qualora ci fosse una difformità dei lavori eseguiti rispetto ai lavori dichiarati, sempre nel rispetto di quanto stabilisce la normativa del Superbonus 110%, la documentazione potrà essere integrata alla fine degli interventi edilizi.

 

Scadenze

Le scadenze formali del Superbonus 110% sono fissate al:

  • 30 giugno 2022, per tutti gli edifici unifamiliari;
  • 31 dicembre 2022, per gli edifici condominiali;
  • 30 giugno 2023, per gli IACP, oppure fino al 31 dicembre 2023 (qualora al 30 giugno 2023 venga raggiunto almeno il 60% dello stato avanzamento lavori).

Ipotesi future

Se queste sono le modifiche alla normativa è anche vero che esse potrebbero non avere vita lunga, perché il 2022 potrebbe essere l’ultimo anno di vita del Superbonus 110%.

I piani del Governo, però, non sono ancora noti. Bisognerà attendere fine anno con la Finanziaria 2022 per capire se verranno concesse sospirate proroghe o verrà introdotta, dal 2023, la cosiddetta “aliquota unica” (75%?) per le agevolazioni edilizie e di efficientamento energetico.

Diciamo che da un punto di vista politico le intenzioni di allungare la vita del Superbonus 110% ci sarebbero anche tutte, questo anche perché il Superbonus è uno strumento che permette di effettuare gli interventi di riqualificazione energetica a costo prossimo allo zero. Se guardiamo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) vediamo che tra gli obiettivi a lungo termine dell’Italia vi è proprio la riqualificazione energetica del 50% di tutti gli edifici da effettuarsi non più tardi del 2025.

 

Come iniziare?

Visti i tempi ristretti e la complessità della materia, è fondamentale affidarsi ad un professionista in grado di effettuare, come primo passo, un’Analisi Preliminare per capire se ci sono le condizioni per intraprendere il percorso. Successivamente, va individuata la modalità operativo-finanziaria per eseguire i lavori (tramite General Contractor o “prestito ponte”). A lavori ultimati, l’immobile sarà meno energivoro, più ecologico e ne aumenterà il valore. 

 

Fabio Casetto rimane a disposizione per sciogliere qualsiasi dubbio gratuitamente ed è contattabile al 340 4015161 o via mail: fabio.casetto@gmail.com

 

Fabio Casetto