ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE

Alcune cose da conoscere

Pochi la conoscono, pochi lo sanno, ma i benefici sono molti, ed è questo il motivo per cui  desidero ritornare sull’argomento, già trattato in questo periodico di informazione.

Mi riferisco alla legge 3/2012 ed  in particolare  alla novità rilevante entrata in vigore  con la legge 179/2020, che riguarda la disciplina dell’esdebitazione del “debitore incapiente”.

La legge , che è entrata in vigore  il giorno di Natale dell’annus  horribilis” 2020 ha specificato alcune prassi attinte dalla giurisprudenza di merito, nel frattempo creatasi, nell’applicazione  della legge  sul sovraindebitamento.

In base al nuovo art 14-quaterdiecies dalla legge 3/2012, tale esdebitazione può essere  richiesta dal debitore persona fisica “che non  sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”, cioè sia privo di redditi  e di beni patrimoniali. 

Non poter offrire utilità di prospettiva futura significa, in sostanza, non godere di alcun reddito (ad es. uno stipendio) o goderne in misura talmente limitata da non riuscire a soddisfare, nemmeno parzialmente, i propri creditori: questo è il caso, ad esempio, di uno stipendio che basti appena a soddisfare le esigenze di sostentamento del debitore e della propria famiglia.

Trattandosi di un rimedio particolarmente favorevole al debitore, al quale è consentita in sostanza una ripartenza da zero (la c.d. fresh start), la legge ha previsto dei requisiti molto stretti per l’accesso, in quanto l’applicazione della presente disciplina  lascia  completamente insoddisfatte le pretese ei creditori.

Un importante requisito è la meritevolezza:

Ciò vuol dire che egli non deve aver causato il proprio sovraindebitamento con dolo o con colpa grave; in altre parole, il debitore deve aver contratto ciascuno dei suoi debiti con la dovuta diligenza. Egli, inoltre, non deve aver compiuto alcun atto in frode ai creditori, nell’intento di non pagare quanto dovuto.

Per accedere alla procedura di esdebitazione, il richiedente dovrà  predisporre e  presentare la documentazione necessaria, di norma assistito da un proprio consulente, ed inviarla ad organismo di composizione della crisi (OCC), che predisporrà una relazione da allegare alla domanda da depositarsi presso il Tribunale di residenza.

Nella relazione l’OCC deve indicare (anche) se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. 

Alla domanda vanno allegati l’elenco dei creditori, la copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e l’indicazione delle eventuali entrate del debitore e della sua famiglia, come ad esempio pensioni e stipendi.

La domanda, comprensiva degli allegati va presentata  al giudice unitamente alla relazione particolareggiata  redatta dall’OCC.

Al giudice è demandata la valutazione  sulla meritevolezza del debitore, mediante la verifica dell’assenza di dolo o colpa grave nella  causazione del sovraindebitamento e dell’assenza di eventuali atti in frode ai creditori.

L’esdebitazione è concessa con decreto del Tribunale, e verrà comunicata ai creditori.

 

Raniero Mazzucato
Dottore Commercialista