Ecco quali sono (e non sono) le responsabilità del Commercialista

Pochissimi contribuenti sanno  che “se il commercialista incaricato omette la dichiarazione dei redditi le sanzioni sono a carico del cliente”.

La Corte di Cassazione ha chiarito con ordinanza nr. 11832 del 09 giugno 2016 che il contribuente è tenuto a controllare l’operato del commercialista anche in materia di adempimenti fiscali.

Ora, secondo i Giudici di legittimità, gli obblighi tributari incombenti sul contribuente non possono considerarsi assolti con il mero affidamento delle scritture contabili in capo al professionista e con il conseguente incarico di trasmettere le dichiarazioni fiscali, essendo comunque richiesta un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione.

E’ necessario, pertanto, il comportamento fraudolento del professionista (si pensi, ad esempio, alla predisposizione di una falsa ricevuta di trasmissione della dichiarazione annuale) per  esonerare da responsabilità il contribuente (in tal caso, infatti, è ravvisabile la responsabilità esclusiva del consulente in luogo dell’autore della violazione, ex art. 10 del D. Lgs. nr. 472/1997).

 In sostanza, per la Suprema Corte, risponde della violazione dell’omissione solo il contribuente, essendo a lui ascrivibile un comportamento quanto meno negligente, per aver omesso ogni controllo sull’operato del professionista da lui incaricato.

Come detto, il contribuente non deve pagare le sanzioni dell’Agenzia delle Entrate solo se è in grado di dimostrare di aver vigilato sul commercialista e di aver sporto, nei suoi confronti, querela. In altre parole è necessaria la malafede del professionista (Cass. sen. 6790/2017 e sen. 6930/2017).

Dunque, per chiamare in causa il commercialista per evitare l’applicazione delle sanzioni, il contribuente deve dimostrare:

  • di aver subito un danno effettivo: dunque che quelle sanzioni, se non ci fosse stata la dimenticanza o l’errore del commercialista, non sarebbero state pagate;
  • la prova dell’esistenza del rapporto professionale: quindi che la tenuta della contabilità o della delega all’invio della dichiarazione dei redditi era stata conferita al professionista;
  • l’errore del commercialista;
  • il rapporto di causa-effetto tra l’errore del commercialista e il danno.

Alla luce quindi delle considerazioni sopra riportate  è importante  la scelta del professionista a cui affidate  i Vostri obblighi fiscali, verificando che lo stesso sia  iscritto all’Ordine dei dotttori commercialisti ed esperti contabili (vi sono alcuni  abusivi nel territorio)  e richiedendo a Vs garanzia copia dell’invio telematico delle dichiarazioni di redditi.

A qusto punto è lecito farsi un a ulteriore domanda:

“Chi sono i commercialisti abusivi?”  Anche su questo argomento La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 51362 depositata il 01/12/2016, ha nuovamente stabilito che è punibile chi esercita le attività riservate alla competenza specifica del commercialista, senza il possesso del titolo di studio ed abilitativo idoneo alla prestazioni offerte.

E punibile di esercizio abusivo della professione, il compimento senza titolo di attività riservate ai soggetti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti, quali la tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti – che, pur non rientrando singolarmente nella competenza esclusiva di una determinata professione liberale, siano comunque idonei a creare, in quanto svolti per continuatività, onerosità, organizzazione e retribuzione, in assenza di chiare indicazioni diverse, oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

Per i Giudici, un soggetto che tiene la contabilità, registrando le fatture, predisponendo la dichiarazione dei redditi per una pluralità di società e persone fisiche senza la relativa abilitazione prevista dal D.lgs. n. 139 del 2005, istitutivo dell’Albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabilì è fuorilegge in quanto punibile per esercizio abusivo della libera professione.

Morale anche in natura vi sono gli abusivi: bisogna saper riconoscere i  funghi velenosi (abusivi) da quelli commestibili (commercialisti).

 

Raniero Mazzucato

 Dottore commercialista